CME Nuovi Accordi


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Statuto

L'Associazione


STATUTO ASSOCIATIVO



art. 1
Caratteristiche dell’Associazione


Il CME NUOVI ACCORDI è un'associazione culturale, artistica che opera senza fini di lucro e promuove i settori delle arti, della cultura, delle tradizioni popolari del tempo libero perseguendo il libero associazionismo e sviluppando attività culturali, artistiche e ricreative improntate ai valori di solidarietà e cooperazione. Le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci. Essi hanno il diritto di fruirne liberamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.


art. 2
Principi e scopi


Il CME NUOVI ACCORDI, per conseguire i suoi scopi sociali, si raccorda con le proprie strutture di base a carattere territoriale, Promuove le proprie attività istituzionali anche attraverso la gestione diretta o il coordinamento di progetti specifici, perseguendo anche l'opportunità di instaurare in merito apposite convenzioni con enti pubblici o privati. In particolare Il CME NUOVI ACCORDI si propone di organizzare e promuovere Progetti di Organizzazione Didattica per l’insegnamento delle materie musicali, Stages, Clinics, Master, Corsi di formazione, Ricerca, Concorsi, Festivals, Gemellaggi nonché qualsivoglia altra forma culturale, artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;

art. 3
soci dell’Associazione


Possono essere soci del CME NUOVI ACCORDI tutti i cittadini residenti in Italia o in uno Stato della Comunità Europea purché non aderiscano a forme associative che professino o pratichino forme di violenza o di intolleranza. L'iscrizione dà diritto allo status di socio e a partecipare a tutte le iniziative promosse dal CME NUOVI ACCORDI ovunque essa operi. Esso infine dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa. Per le cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili i soci che abbiano compiuto la maggiore età. Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio di Presidenza cui è demandato il compito di accettarle o di respingerle.
All'atto della presentazione della domanda, del pagamento della quota associativa e del rilascio, anche contestuale, della tessera associativa o di documento provvisorio equivalente, il richiedente assume a tutti gli effetti, sia pure "sub judice", la qualifica di socio. Essa diventerà definitiva solo dopo l'eventuale ratifica da parte del Consiglio di Presidenza, che dovrà essere discussa alla prima riunione utile, in un lasso di tempo comunque non superiore ai trenta giorni. La ratifica potrà diventare operante attraverso il metodo del "silenzio-assenso".
I soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea, sono tenuti altresì all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.
La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, decadenza (nel caso che senza giustificato motivo il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'associazione e non versi la quota annuale per un biennio consecutivo) ed espulsione (nel caso che il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'associazione. Le sospensioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Presidenza a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive.
Contro tali provvedimenti è ammesso motivato ricorso al Collegio dei probiviri.


art. 4
Organi dell’Associazione


Gli organi dell’Associazione sono:
l'Assemblea
il Consiglio di Presidenza
il Presidente


art. 5
Assemblea


L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione di base ed è composta da tutti i soci effettivi in regola con il pagamento della quota annuale. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea, adottate in conformità del presente Statuto ed a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea:
approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, attività, investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
elegge gli organi statutari;
decide sulle eventuali irregolarità amministrative riscontrate;
propone le modifiche allo Statuto;
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, almeno due ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
l'Assemblea è convocata dal Consiglio di Presidenza in via ordinaria almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei soci. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta.
L' annuncio della convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatto almeno quindici giorni prima mediante avviso presso la sede sociale e dovrà specificare il luogo e l’ora della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto.
l'Assemblea per il rinnovo degli Organi:
1. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio di Presidenza, composto, di norma, da un minimo di tre a un massimo di sette elementi, valutando anche elementi di proporzionalità rispetto al numero dei soci;
2. elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto;
3. approva il regolamento per le elezioni;
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la libera partecipazione di tutti i soci. il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca, massimo entro quindici giorni, il Consiglio di Presidenza per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
o) la prima riunione del Consiglio di Presidenza è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;


art. 6
Il Consiglio di Presidenza


E’ l’organo esecutivo formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti ed elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.
Dura in carica quattro anni e nel caso venisse a mancare un componente, gli subentra il primo dei non eletti;
E’ convocato di norma dal Presidente almeno otto giorni prima e si riunisce presso la sede sociale. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti il Consiglio di Presidenza devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il consigliere che, salvo cause di forza maggiore giustificate, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza è dichiarato decaduto dall'incarico.
Le sedute del Consiglio di Presidenza sono presiedute dal Presidente. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio di Presidenza:
formula i programmi dell'attività sociale, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
attua le deliberazioni dell'Assemblea;
stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
definisce il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea;
delibera l'ammissione dei nuovi soci;
decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

Il Consiglio di Presidenza è tenuto a verbalizzare tutte le sue decisioni.


art. 7
Il Presidente


Rappresenta, anche legalmente, l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati, convoca e presiede il Consiglio di Presidenza curando l'attuazione delle delibere, stipula gli atti inerenti l'attività dell'associazione. In caso d'impedimento o di sua prolungata assenza delega il Vice Presidente o un altro Consigliere a sostituirlo nei suoi compiti.
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro venti giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio di Presidenza alla prima riunione utile.


art. 8
Il Collegio dei Probiviri


E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra i soci che non siano incorsi in sanzioni disciplinari e si riunisce presso la sede sociale. Le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti il Consiglio di Presidenza devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente del Collegio e ha il compito di garantire che le decisioni assunte siano conformi allo Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività sociali, di giudicare sui ricorsi presentati dai soci avverso alle decisioni degli organi statutari; decide in merito alle denunce contro le violazioni dello Statuto.

Sono misure disciplinari:
il richiamo;
la deplorazione;
la sospensione
l’espulsione;

Il Collegio dei Probiviri, comunica e motiva agli interessati e agli organi denunciati le decisioni assunte. I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.


art. 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti


E’ composto da tre revisori ed elegge tra i suoi componenti effettivi il Presidente che convoca e presiede le riunioni; cura la verifica della contabilità e di tutti gli atti amministrativi provvedendo a redigere un’apposita relazione, in occasione della presentazione del bilancio annuale.
Si riunisce presso la sede sociale e le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai componenti il Consiglio di Presidenza devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.



art. 10
Gratuità degli incarichi


I dirigenti e gli incaricati delle varie attività prestano la loro opera gratuitamente. Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati dal Consiglio di Presidenza iscritti nel bilancio sociale.

art. 11
Il patrimonio


Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili e immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo e causa.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.
I beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza delle singole strutture di base devono essere inventariati.


art. 12
Bilancio ed esercizi sociali


Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Presidenza redige il bilancio che deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile successivo;


art. 13
Modifiche statutarie


Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dalla Assemblea. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente.

art. 14
Durata e scioglimento dell’Associazione


La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento del CME NUOVI ACCORDI può essere deliberato soltanto dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei soci. Nel caso di scioglimento il patrimonio del CME NUOVI ACCORDI sarà devoluto ad una Associazione benefica di carattere nazionale.

art. 15
Ubicazione delle SEDI del CME NUOVI ACCORDI


Le SEDI del CME NUOVI ACCORDI saranno ubicate e differenziate in:
Sede CENTRALE: Giulianova
Sede SUCCURSALE: Bellante



art. 16
Gestioni delle SEDI


I referenti delle due sedi saranno rispettivamente: Armando Ianni (sede Giulianova), Angelo D’Ascenzo (sede Bellante). Il referente (Direttore Artistico) di zona provvederà a gestire le spese relative alla propria sede e invierà la rispettiva documentazione alla banca dati centrale entro e non oltre il g. 27 del mese.
Il referente (Direttore Artistico) è responsabile della propria sede. Pertanto provvederà ad organizzare tutte le attività e a valutare tutte le iniziative che verranno proposte alla sede di riferimento o vagliate dalla stessa. Egli avrà facoltà in piena autonomia, di avere incontri collettivi o privati con i soci, genitori dei soci minorenni, collaboratori, ditte, sponsor, enti, ecc. per situazioni o eventi che coinvolgono la sede da lui gestita. Per fatti che interessino entrambe le sedi, invece, tali incontri saranno preceduti da una o più riunioni straordinarie tenute dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA e comunque fatto obbligo da parte dei referenti fare una relazione scritta che verrà visionata, discussa e verbalizzata dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA.






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